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D. 29/03/2006 n. 832) comportare una riduzione dello scatolare che, come galleria artificiale, si svilupperà a partire da progr. 0 + 310 circa (lato Scilla) a progr. 0 + 640 circa (lato Villa); 3) eliminare il rivestimento della galleria artificiale con pietrame ed adottare una idonea sistemazione degli imbocchi; 4) prevedere il completo ricoprimento della galleria artificiale in maniera da ottenere un completo mascheramento, estendendo ad un ambito più vasto di alcuni chilometri, ove possibile, la riconformazione e ricontestualizzazione morfologica. Tale progetto dovrà essere presentato alle soprintendenze territorialmente competenti e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici prima di essere reso esecutivo; 5) predisporre e sottoporre alla valutazione delle soprintendenze di settore e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici idonei elaborati progettuali accompagnati da uno studio di percezione visiva per il mascheramento e/o la mitigazione a verde delle opere di maggior impatto (imbocchi delle gallerie, rilevati, barriere fonoassor benti, ecc.) e di ripristino delle aree interessate dai lavori e delle aree dismesse; 6) predisporre uno studio archeologico comprensivo della previsione di una campagna di indagini preliminari quali ricognizioni e saggi di verifica da concordarsi con la competente soprintendenza territoriale e da realizzarsi sotto la direzione scientifica della soprintendenza medesima; 7) verificare le condizioni di rumore relativamente ai recettori più sensibili con l'eventuale introduzione di barriere antirumore di tipo a verde e/o trasparente. Per dar corso all'attuazione delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) il soggetto aggiudicatore si collegherà con la Stretto di Messina S.p.A. per definire nel dettaglio le modalità progettuali. 2. RACCOMANDAZIONI. Si raccomanda di utilizzare, ove possibile, l'imbocco lato Villa della galleria artificiale provvisoria come imbocco della futura galleria dell'opera permanente, ovvero di affiancare tale imbocco con un'opera artificiale dedicata da realizzare congiuntamente alla opera provvisoria, inserendola nello stesso mascheramento. 2.1. Raccomandazioni in fase esecutiva dei lavori. 2.1.1. Per le future attività di cantiere ed in particolare per la circolazione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti se ne dovranno concordare sia le modalità che il ripristino di eventuali danneggiamenti alla piattaforma stradale. L'inizio delle attività di cantiere dovrà essere comunicato al Settore progettazione e direzione lavori oo.pp. della provincia di Reggio Calabria. 2.1.2. In ordine alla tutela del rischio sismico per tutte le opere aventi valenza statica il soggetto aggiudicatore, se non esentato, dovrà, prima dell'inizio dei lavori, ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 e dal decreto ministeriale n. 11 marzo 1988, secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale n. 7 del 27 aprile 1998 e relativo regolamento regionale n. 1 del 12 novembre 1994. Allegato 2 CLAUSOLA ANTIMAFIA Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14/03/2003 e 08/06/2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998 n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19/03/1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che -- oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 -- preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione -- vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma l, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 -- l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione ditali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 del la legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. in formazioni supplementari atipiche --di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 06/09/1982 n. 629, convertito nella legge 12/10/1982 n. 726, e successive integrazioni -- ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria. |
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